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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 – Normattiva). L’A.I.R.E. è il registro dei cittadini italiani residenti all’estero e è gestita dai Comuni italiani sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero.

L’esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione dipende dall’iscrizione anagrafica che, se non effettuata correttamente, può comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.

Tutti i cittadini italiani residenti all’estero, oltre a dover essere iscritti nell’A.I.R.E., devono essere iscritti anche nell’Anagrafe del Consolato di residenza, al fine di poter usufruire dei servizi consolari forniti da quest’ultimo (c.d. Anagrafe consolare).

Iscrizione all’A.I.R.E. – Diritti e doveri

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali, ad esempio:

  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero

Chi deve iscriversi all’AIRE?

  • i cittadini che spostano all’estero la propria residenza per un periodo superiore ai dodici mesi;
  • i cittadini da sempre residenti al di fuori del territorio italiano, sia perché’ nati all’estero sia per successivo acquisto della cittadinanza a qualsiasi titolo (ricostruzione, matrimonio, sentenza, etc.)

Chi non deve iscriversi all’AIRE?

  • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Come si effettua la domanda di iscrizione all’A.I.R.E.:

Tutti gli utenti residenti nella circoscrizione consolare di Rosario che devono effettuare una iscrizione all’AIRE e/o una comunicazione della variazione della residenza lo possono fare esclusivamente on-line attraverso il portale Fast It (Servizi Consolari Online), previa registrazione dell’utente nel sistema (https://serviziconsolarionline.esteri.it). 

 L’iscrizione all’A.I.R.E. e qualsiasi altra modifica relativa alla situazione anagrafica e di stato civile attraverso l’applicativo Fast-It è COMPLETAMENTE GRATUITA e si raccomanda che venga sempre effettuata dai diretti interessati.

Si ricorda a tutti i connazionali che l’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988). Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

Per i connazionali che hanno sempre risieduto all’estero e sono diventati cittadini italiani a seguito di procedimenti di ricostruzione della cittadinanza effettuati presso questo Consolato Generale, non è necessario effettuare nessuna dichiarazione, in quanto l’iscrizione all’A.I.R.E. è stata già richiesta dal Consolato stesso al Comune.

La dichiarazione andrà invece effettuata da parte di tutti i connazionali che si siano trasferiti all’estero dall’Italia, ivi inclusi coloro che siano diventati cittadini italiani a seguito di procedimenti di ricostruzione della cittadinanza effettuati in Italia e che successivamente si siano trasferiti all’estero.

Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

Come sapere se si è già iscritti all’AIRE o no?

Come specificato sopra, l’iscrizione all’A.I.R.E. deve essere richiesta dal cittadino utilizzando l’applicativo Fast-It. Il dovere del cittadino è quello di richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E. se trasferisce la sua residenza dall’Italia all’estero. La competenza in merito alla conclusione del procedimento di iscrizione A.I.R.E. è, invece, in capo al Comune italiano competente e non al Consolato, che si limita ad assicurare la corretta trasmissione della domanda inoltrata dall’interessato. Pertanto, ogni richiesta relativa allo stato della pratica di iscrizione all’A.I.R.E. dovrà essere indirizzata direttamente al Comune italiano competente.

Per registrarsi sul Fast It, seguire le istruzioni:

Nota importante: inserire cognome e nome COMPLETI. Nel caso in cui abbiano un accento nel mezzo della parola, contengano “ñ” o dieresi, non metterli e sostituire la “Ñ” con la “N”.

 

Tramite il Fast It, l’utente può:

  • Richiedere l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani all’Estero (A.I.R.E.):

  • Visualizzare la propria scheda anagrafica:

  • Comunicare la variazione della propria residenza:

Documentazione richiesta:

– Foglio Notizie compilato dall’interessato/a, senza lasciare nessuna casella in bianco, datato e firmato dall’interessato dal genitore dei suoi figli minori (scarica).
– Fotocopia del DNI completa del sottoscritto, dei suoi figli minori dell’altro genitore dei minori.
– Carta d’ identità italiana (se se ne é in possesso).
Nel caso di aver risieduto precedentemente in un’altra circoscrizione consolare, il connazionale dovrá dimostrare la sua effettiva residenza nella circoscrizione consolare di Rosario presentando:
– certificato di frequenza scolastica
– statino stipendio
– ricevuta assistenza sanitaria
– contratto di lavoro
– contratto di affitto.

IMPORTANTE – PER GLI ISCRITTI AIRE PROVENIENTI DA ALTRO CONSOLATO / AMBASCIATA 

I cittadini italiani già regolarmente iscritti in altra circoscrizione consolare che desiderino informare la nuova residenza presso la circoscrizione di questo Consolato Generale, dovranno prima richiedere l’associazione d’identità online nel proprio Consolato/Ambasciata di origine, entrando in FAST-IT e selezionando la predetta Rappresentanza, richiedendo la visualizzazione della propria scheda consolare.  NOTA IMPORTANTE: nome e cognome dovranno essere dichiarati come risultano sulla propria documentazione italiana.
Conclusa la pratica di associazione utente-scheda consolare, si dovrà accedere a FAST-IT e selezionare l’opzione “Comunicare il cambio di residenza” e procedere come verrà indicato.

IMPORTANTE – CIRCOLARE K.28.1/1991
I connazionali che abbiano ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana presso un Comune in Italia, ai sensi della Circolare K28.1 dell’8.4.1991, e intendano iscriversi all’A.I.R.E. per la prima volta per il tramite di questo Consolato Generale dovranno presentare:

– Formulario Iscrizione AIRE (dichiarazione sostitutiva di certificazione) completo, datato e firmato dall’interessato e dal genitore dei suoi figli minori, nel quale si DOVRÁ DICHIARARE IL PERIODO DI RESIDENZA EFFETTIVA IN ITALIA.
– Fotocopia del DNI completa del sottoscritto, dei suoi figli minori dell’altro genitore dei minori.
– Comprovante di effettiva residenza in questa circoscrizione consolare.
– Copia della Carta d’Identitá
LA DOMANDA NON SARÁ PRESA IN CONSIDERAZIONE IN MANCANZA DI UNO O PIU DEI REQUISITI SOPRA DETTAGLIATI

– Esiste una scadenza per l’iscrizione all’AIRE?

Tutti i cittadini italiani devono dichiarare al Consolato compente per territorio il trasferimento all’estero della propria residenza entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione. È comunque possibile regolarizzare la propria posizione anagrafica presentandosi presso l’Ufficio consolare anche trascorsi i prescritti 90 giorni.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento delle cartoline o dei plichi elettorali, in caso di votazioni.

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.