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Autocertificazione

 

Autocertificazione

DECERTIFICAZIONE - L’autocertificazione in sostituzione di certificati.

L’Autocertificazione è una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse certificando stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la pubblica Amministrazione.
A partire dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere al cittadino documenti accertanti dati ed informazioni già in suo possesso. I certificati dovranno pertanto essere sempre sostituiti da autocertificazioni rilasciate dagli interessati accompagnati da un documento di identità.
Si precisa che per gli atti formati all’estero non registrati in Italia o presso un’Autorità consolare occorrerà sempre presentare il certificato originale prodotto dal Paese straniero e tradotto in italiano

Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.


Per maggiori informazioni sull'autocerficazione e sulla normativa che regola la materia consultare l'apposita sezione del sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Più informazioni: cliccare qui

 


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