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Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia

AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI IN ITALIA: NUOVO MODELLO 26.03.2020

AUTOCERTIFICAZIONE SUI MOTIVI DEL VIAGGIO: MODELLO 28.03.2020

Si riporta di seguito, per opportuna informazione, l’Ordinanza firmata in data 28/03/2020 dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente le nuove regole che disciplinano gli ingressi in Italia dall’estero, al fine di contrastare il diffondersi dell’emegenza epidemiologica da COVID-19.

ORDINANZA del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

A continuazione troverete una sintesi delle disposizioni contenute nell’Ordinanza, anche pubblicate nel sito del MAECI (cliccare qui).

Quali regole valgono dal 28 marzo per gli ingressi in Italia dall’estero?

  1. Il vettore è responsabilizzato: l’autocertificazione sui motivi del viaggio va consegnata anche all’imbarco e deve contenere i motivi del viaggio in modo dettagliato (salute, lavoro, necessità assoluta), l’indicazione del luogo dove si trascorreranno i successivi 14 giorni di isolamento e un recapito telefonico anche mobile. Per “necessità assoluta” si intendono le ragioni indicate nella faq già pubblicata nel nostro sito.
  2. Chi arriva dall’estero non può prendere mezzi di trasporto pubblici, ma solo mezzi privati (quindi o qualcuno viene a prenderlo all’aeroporto, porto o stazione oppure l’interessato noleggia una macchina o, nei limiti in cui è consentito, prende un taxi o un’auto a noleggio con conducente).
  3. La quarantena deve adesso essere fatta da chiunque entri in Italia. Quindi anche da chi entra con mezzo privato. Chi entra in Italia per lavoro può ancora utilizzare la possibilità di rimandare l’inizio della quarantena di 72 ore (prolungabili per altre 48), nei limiti in cui ciò sia assolutamente necessario.
  4. Tutti quelli che entrano dall’estero, anche con mezzi privati, devono avvisare l’Azienda sanitaria locale competente per territorio.
  5. L’isolamento può essere trascorso anche in un luogo diverso dalla propria abitazione, scelto dall’interessato
  6. Se qualcuno, arrivando in Italia, non ha luogo dove passare quarantena o non riesce a raggiungerlo (non possono venirlo a prendere, non trova stanza d’albergo che lo accolga…), allora deve trascorrere il periodo di isolamento in luogo deciso dalla Protezione civile, con spese a carico dell’interessato.
  7. Sono esclusi da queste regole: lavoratori transfrontalieri, personale sanitario, equipaggi di trasporto passeggeri e merci.