Cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile
- Cenni normativi
- Requisiti
- Documenti
- Procedura
- Fase 1 registrazione e inserimento istanza
- Fase 2 verifica consolare
- Fase 3 valutazione e termini del procedimento
- Fase 4 decreto, notifica e giuramento
- Costi
- Contatti e link utili
1 – Cenni Normativi
In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.
Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.
Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei Registri dello Stato Civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).
Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.
Riferimenti normativi:
Legge n. 123/1983
Legge n. 91/1992 e DPR n. 572/1993 e n. 362/1994
Legge n. 94/2009
Legge n. 76/2016 e D.Lgs. n. 5, 6 e 7/2017
Legge n. 113/2018 e Legge n. 132/2018
Legge n. 130/2020 e Legge n. 173/2020
2-Requisiti per la richiesta della cittadinanza
Residenza nella Circoscrizione Consolare:
- Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo informatico (vedi oltre: Punto 4, Procedura, Fase 1 – Registrazione e inserimento istanza).
- Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà essere fornita da entrambi i coniugi documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità del domicilio disgiunto.
Termini di presentazione:
- La domanda può essere presentata tre anni dopo la celebrazione del matrimonio/unione civile, se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis, cioè dalla nascita. Se il coniuge italiano ha acquisito la cittadinanza successivamente al matrimonio (ad es. per residenza in Italia), i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Trascrizione e validità del matrimonio/unione civile:
- Se avvenuto all’estero, deve essere stato precedentemente trascritto presso un Comune in Italia.
- Il vincolo di coniugio/unione civile deve rimanere valido e stabile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio/unione civile per separazione personale o divorzio. Invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio.
Situazione penale:
- Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione.
- Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici.
- Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Si suggerisce di inviare il certificato linguistico per previa verifica di validità all’indirizzo rosario.cittmatrim@esteri.it.
NB. L’esenzione dal requisito linguistico in base alla sentenza n.25 del 2025 della Corte Costituzionale è limitata ai richiedenti con gravi limitazioni di apprendimento dovute all’età avanzata, a condizioni mediche e a disabilità. Tale invalidità deve essere certificata da un centro sanitario specializzato (non dal medico di famiglia), apostillata e tradotta in italiano. La traduzione dovrà inoltre essere legalizzata ai sensi dell’art. 33 del DPR 445/2000.
Si tiene a specificare che disturbi dell’apprendimento non possono essere attribuiti esclusivamente al raggiungimento di una determinata età, ma devono dipendere da una disabilità comprovata.
Pagamento delle tasse e percezioni indicate nelle sezioni Documenti e Costi.
3 – Documenti necessari per la richiesta di cittadinanza
- Estratto dell’atto di nascita o equivalente, in originale – o in formato GEDO per l’Argentina -, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato se formato in uno Stato diverso dall’Argentina e tradotto in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e ivi debitamente legalizzata). Pertanto, l’atto di nascita potrà essere formato in uno dei due seguenti modi:
– ATTO DI NASCITA – TRADUZIONE (solo con firma autografa) – LEGALIZZAZIONE EFFETTUATA IN CONSOLATO
– ATTO DI NASCITA – TRADUZIONE (con firma autografa o digitale) – LEGALIZZAZIONE DEL COLEGIO DE TRADUCTORES – APOSTILLA DELL’AJA - (dopo l’arrivo del decreto, fase 4) Atto di matrimonio argentino rilasciato dal Registro Civil nella seguente forma:
– ATTO DI MATRIMONIO – TRADUZIONE (solo con firma autografa) – LEGALIZZAZIONE EFFETTUATA IN CONSOLATO
– ATTO DI MATRIMONIO – TRADUZIONE (con firma autografa o digitale) – LEGALIZZAZIONE DEL COLEGIO DE TRADUCTORES – APOSTILLA DELL’AJA
- Certificati Penali del Paese di origine, degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciati inderogabilmente da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzati/apostillati e tradotti in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove il Certificato viene rilasciato e ivi debitamente legalizzata). Pertanto, il certificato dei precedenti penali si presenterà in uno di questi due modi:
-CERTIFICATO DEI PRECEDENTI – APOSTILLA DELL’AJA – TRADUZIONE (solo con firma autografa) – LEGALIZZAZIONE DELLA TRADUZIONE EFFETTUATA IN CONSOLATO
– CERTIFICATO DEI PRECEDENTI – APOSTILLA DELL’AJA – TRADUZIONE (con firma autografa o digitale) – LEGALIZZAZIONE DEL COLEGIO DE TRADUCTORES – APOSTILLA DELL’AIA.
Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.
Il Certificato Penale argentino viene rilasciato dal “Registro Nacional de Reincidencia”. - Ricevuta del versamento del contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno con le modalità indicate nella sezione “Costi”.
- Documento di identità: fotocopia del passaporto oppure della carta di identità estera in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza).
- Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi.
NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. - Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti:
- PLIDA della Società Dante Alighieri
- CertIt dell’Università Roma Tre
- CILS dell’Università per stranieri di Siena
- CELI dell’Università per stranieri di Perugia
- Co.L dell’Università per stranieri di Reggio Calabria
Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.
- Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
- Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’Accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione.
- I titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.
- Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
4 – Procedura
FASE 1 – REGISTRAZIONE E INSERIMENTO ISTANZA
Il richiedente residente all’estero dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm) senza l’utilizzo di SPID ma con il proprio indirizzo e-mail.
Si precisa che l’indirizzo e-mail dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda online costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria casella di posta elettronica in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno unicamente tramite canale informatico.
Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovrà procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail. In particolare, andranno riportate le generalità indicate nell’atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e/o in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere (quali atti di matrimonio, documenti d’identità, sentenze di cambio nome/cognome, etc.). In caso di discordanze, il richiedente è tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.
Nella domanda dovrà essere dichiarata l’eventuale convivenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.
Si dovranno dichiarare tutte le residenze dal quattordicesimo anno e non lasciare periodi di tempo non dichiarati.
Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all’interno della parola, accenti circonflessi, etc.). Sarà possibile inserire solo l’accento sull’ultima lettera utilizzando l’apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine.
FASE 2 – VERIFICA CONSOLARE
L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al rifiuto della propria pratica.
In caso di rifiuto della domanda, si potrà ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti già effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.
In caso di accettazione, il richiedente sarà convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.
Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d’identità e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.
FASE 3 – VALUTAZIONE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO
La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il decreto di conferimento della cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.
FASE 4 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO
Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata al richiedente. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale, con data successiva al decreto, quali, ad esempio (elenco non esaustivo):
- Atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano (non l’estratto) e corrispondente atto estero
- Atto di matrimonio argentino rilasciato dal Registro Civil in data posteriore a quella del decreto, tradotto in italiano (vedi sezione “Documenti”)
- Certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione “Documenti”)
La legalizzazione in Consolato della traduzione del certificato penale e dell’atto di matrimonio, potrà essere effettuata lo stesso giorno del giuramento, previo pagamento della corrispondente tariffa.
Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione). Invece, il decesso del coniuge avvenuto dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio.
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli Uffici Consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi è tassativo, decorso il quale si perderà il diritto al conseguimento della cittadinanza.
L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “Documenti”.
La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le seguenti parole:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”
L’acquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.
Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.
5 – Costi
- Contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, da pagare esclusivamente tramite PagoPa durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Articoli della tabella consolare da applicare con relativi importi:
- Autentica di firma sull’istanza: art. 24 – 20,00 euro
- Legalizzazione firma del traduttore: art. 69 – 24,00 euro
- Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71 – 10,00 euro (Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)
- Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71 – 10,00 euro
- Atti non enunciati art. 8 – 15,00 euro
6 – Contatti e link utili
Trova il tuo Consolato: https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco
Invia la tua domanda al Ministero dell’Interno: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/cittadinanza/cittadinanza-per-matrimonio-e-unione-civile/
PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO PRESSO IL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A ROSARIO
Tramite il sistema “Prenot@mi” (https://prenotami.esteri.it/), l’utente acquisisce il turno per “Legalizzazione per Naturalizzazione”.
Il giorno dell’appuntamento, l’utente si reca presso il Consolato Generale, che procede a legalizzare esclusivamente le traduzioni del Certificato Penale argentino e dell’atto di nascita formato in Argentina. La legalizzazione dei documenti citati è soggetta al pagamento della tariffa consolare vigente al momento (v. precedente punto 5).
Si suggerisce di acquisire per tempo il certificato attestante la conoscenza della lingua italiana livello B1.
Legalizzati i documenti presso il Consolato Generale, il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (v. precedente punto 4-fase 1);
Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda online e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale. Qualsiasi quesito di carattere tecnico o di contenuto relativo all’istanza online dovrà essere rivolto direttamente al Ministero dell’Interno, che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati: http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI (v. precedente punto 4-fase 1);
Il Consolato Generale procederà all’istruzione delle istanze in ordine cronologico direttamente dall’applicativo informatico e, in caso di accettazione, convocherà gli interessati tramite il portale, per poi procedere all’invio della pratica al Ministero dell’Interno (v. precedente punto 4-fase 2).