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Pratiche di cittadinanza in Italia

Qualora l’interessato abbia deciso di stabilire la propria residenza in Italia, la competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è in capo al Sindaco del Comune di residenza. Una volta iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, il cittadino straniero può iniziare il procedimento vero e proprio, da cui iniziano a decorrere i termini totali previsti per lo stesso dalla legge (180 gg. in totale) di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”, corredata dai documenti necessari e corretti, previsti dalla Circolare K.28.1/1991. Viene escluso che la persona possa servirsi di un legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che lo stesso non sia presente sul territorio.

Le persone che hanno avviato un processo di riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” presso un Comune italiano, NON dovranno sollecitare a questo Consolato Generale l’emissione del Certificato di Mancata Rinuncia/Non Rinuncia.

Tale richiesta viene presentata, esclusivamente via PEC (posta elettronica certificata, all’indirizzo con.rosario.nonrinuncia@cert.esteri.it), dal Comune italiano di residenza al Consolato.

La risposta del Consolato Generale avviene al Comune (non all’interessato/a)
, sempre e solo via PEC, entro 30 gg. dall’arrivo della richiesta, se questa è stata correttamente formulata.

In caso di eventuale ritardo, l’interessato dovrà rivolgersi esclusivamente alle autorità del Comune, in quanto responsabili del procedimento.  Gli interessati non potranno interpellare direttamente questo Consolato Generale per pratiche svolte dai Comuni o da altri uffici consolari, in quanto non si è a conoscenza dell’evoluzione di esse oltre la propria responsabilità.  

Pertanto, qualora lo ritenga necessario, sarà compito del Comune italiano (e non degli interessati) inviare al Consolato una PEC di sollecito, indicando il numero di protocollo della pratica e copia dell’avvenuta consegna della PEC di richiesta.