In questo caso la dichiarazione dovrà essere necessariamente effettuata entro il primo anno di vita del/i figlio/i minorenne/i.
Si ricorda che solo i cittadini italiani per nascita (c.d. iure sanguinis) possono effettuare la dichiarazione d’acquisto per beneficio di legge in favore dei propri figli.
I cittadini italiani che hanno acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione (matrimonio), residenza in Italia o per acquisto in base alla legge 379/2000 (discendenti di persone nate e precedentemente residenti nei territori appartenuti all’Impero Austro-Ungarico) non possono trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli in base ai nuovi criteri.
Per effettuare le dichiarazioni di volontà d’acquisto della cittadinanza italiana a beneficio di figli minorenni nati dopo il 24 maggio 2025 è necessario collegarsi al portale Fast-It e caricare tutta la documentazione necessaria selezionando l’opzione “ATTO DI NASCITA”.
Per chi lo desideri, è possibile chiedere l’acquisto della cittadinanza per più figli minorenni. In questo caso, per ragioni di celerità e speditezza del procedimento si raccomanda di effettuare la richiesta per tutti i figli minorenni nella stessa pratica Fast-It. Si ricorda, altresi, che sarà necessario versare un contributo di 250 Euro per ogni figlio minorenne e, nel giorno dell’appuntamento, i genitori dovranno compilare e firmare una dichiarazione per ogni figlio minorenne.
Per poter effettuare la dichiarazione in Consolato è necessario caricare previamente sul portale Fast-It la seguente documentazione nel seguente ordine:
- Formulario anagrafico aggiornato (compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i genitori);
- Copia di un DNI (fronte e retro) in corso di validità di entrambi i genitori e del/i figlio/i per cui si intende effettuare la dichiarazione d’acquisto della cittadinanza;
- Prova di residenza in questa circoscrizione consolare: statino paga, ricevuta assistenza sanitaria, contratto di lavoro o di affitto registrato in AFIP, certificato di frequenza scolastica, ricevuta pensione, iscrizione in AFIP. Non si accetteranno: Patente di guida, certificati di domicilio rilasciati da Polizia o dall’Ufficio del Registro dello Stato Civile, Tasse provinciali o municipali incluse quelle relative alle autovetture;
- Ricevuta del pagamento di 250 Euro effettuato a beneficio del Ministero dell’Interno (si ricorda che, in caso di effettuare dichiarazioni per più figli, va effettuato un pagamento per ogni minore);
- Atto di nascita del minore verificabile online e accompagnato dalla rispettiva traduzione all’italiano. Ulteriori indicazioni in merito ai requisiti degli atti sono disponibili nella sezione “INDICAZIONI IN MERITO AGLI ATTI DI NASCITA” e “ATTI EMESSI DA ALTRI PAESI”;
- Per i connazionali residenti che hanno ricostruito/ottenuto la cittadinanza italiana presso questo Consolato Generale: dichiarazione sostituiva di certificazione effettuata da uno dei genitori dichiaranti con la quale il medesimo dichiara di essere cittadino italiano dalla nascita regolarmente registrato presso la circoscrizione consolare di questo Consolato Generale. La dichiarazione verrà verificata dall’Ufficio prima di convocare i genitori per effettuare la dichiarazione;
- Per i connazionali residenti che NON hanno ricostruito/ottenuto la cittadinanza italiana presso questo Consolato Generale: dichiarazione sostituiva di certificazione effettuata da uno dei genitori dichiaranti con la quale il medesimo dichiara presso quale Ufficio pubblico (Consolato italiano all’estero o Comune in Italia) ha ottenuto/ricostruito la cittadinanza italiana e di essere cittadino italiano dalla nascita regolarmente registrato presso la circoscrizione consolare di questo Consolato Generale. La dichiarazione verrà verificata dall’Ufficio prima di convocare i genitori per effettuare la dichiarazione;
- Nel caso in cui uno dei due genitori sia deceduto: atto di morte del defunto.
Una volta correttamente caricata tutta la documentazione, l’Ufficio la analizzerà e, verificatane la completezza, invierà una comunicazione agli interessati per procedere alla firma della dichiarazione in Consolato. Entrambi i genitori dovranno venire presenzialmente e firmare la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana a beneficio del/i figlio/i minorenne/i dinanzi al funzionario consolare appositamente delegato.
Si precisa che, nel caso in cui all’appuntamento dovesse mancare solo uno dei due genitori, la procedura si concluderà soltanto al momento della firma della dichiarazione da parte del secondo genitore.
Nel caso in cui i due genitori dovessero effettuare le dichiarazioni in due momenti diversi, entrambi dovranno inoltre presentare l’atto di nascita del/della minore e relativa traduzione in italiano.
FIGLI ADOTTIVI: i genitori che desiderano effettuare la dichiarazione d’acquisto della cittadinanza italiana a beneficio di figli minorenni adottivi dovranno scrivere all’indirizzo legale.rosario@esteri.it una email con il seguente oggetto: “Figli minorenni adottivi nati a partire dalla data del 24/5/2025. Richiesta appuntamento per dichiarazione d’acquisto della cittadinanza italiana” al fine di ottenere informazioni precise circa la documentazione da presentare e il successivo rilascio di un appuntamento per acquisire la dichiarazione.
CASI DI FILIAZIONE STABILITA NEI CONFRONTI DI UNA SOLA PERSONA: il/la cittadino/a italiano/a per nascita padre o madre di figlio/i minorenne/i riconosciuto quale unico genitore nei cui confronti è stabilita la filiazione del/i predetto/i minore/i dovrà scrivere all’indirizzo legale.rosario@esteri.it una email con il seguente oggetto: “Filiazione stabilita nei confronti di una sola persona per figli nati a partire dal 24/5/2025. Richiesta appuntamento per dichiarazione d’acquisto della cittadinanza italiana” al fine di ottenere informazioni precise circa la documentazione da presentare e il successivo rilascio di un appuntamento per acquisire la dichiarazione.
INDICAZIONI IN MERITO AGLI ATTI DI NASCITA
- Atti emessi digitalmente dalle Provincie di: BUENOS AIRES, SANTA FE E CORRIENTES con firma autografa o digitale (sia l’atto come la firma digitale emessa dal locale Ufficio del Registro Civile) tradotti integralmente in italiano.
- Atti emessi digitalmente dalla Provincia di CHACO con firma autografa o digitale (sia l’atto come la firma digitale emessa dal locale Ufficio del Registro Civile) MUNITI DI CODICE QR tradotti integralmente in italiano.
- Atti emessi digitalmente dalla Provincia di CHACO con firma autografa o digitale (sia l’atto come la firma digitale emessa dal locale Ufficio del Registro Civile) NON MUNITI DI CODICE QR. Dovranno essere presentati muniti di Apostille digitale rilasciata dal “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” e traduzione integrale in italiano.
- Atti emessi digitalmente dalle Provincie di: FORMOSA, MISIONES E ENTRE RIOS con firma autografa o digitale (sia l’atto come la firma digitale emessa dal locale Ufficio del Registro Civile) dovranno essere presentati muniti di Apostille digitale rilasciata dal “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” e traduzione integrale in italiano.
- Atti rilasciati muniti da FIRMA AUTOGRAFA DI QUALSIASI PROVINCIA con firma autografa o digitale (sia l’atto come la firma digitale emessa dal locale Ufficio del Registro Civile) dovranno essere presentate munite di Apostille digitale rilasciata dal “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” e traduzione integrale in italiano.
Le traduzioni all’italiano devono sempre essere integrali, non si possono accettare modelli bilingue rilasciati dall’ufficio “registro civil” argentino.
ATTI EMESSI DA ALTRI PAESI
DA PRESENTARE ATTRAVERSO IL PORTALE FAST IT:
1- Atti emessi da altri paesi formalmente perfezionati (muniti di Apostille digitale dell’Aia), con traduzione dalla lingua originale DIRETTAMENTE in italiano, anch’essa provvista di Apostille digitale dell’Aia. Cioè: atto + Apostille digitale + traduzione in italiano + Apostille digitale.
DA PRESENTARE PRESSO L’UFFICIO:
1- Atti emessi da paesi che non dispongono di Apostille digitale, Cioè: atto + Apostille + traduzione in italiano + Apostille.
2- Atti UE nel formato plurilingue originale.
3- Atti emessi in Paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aia devono essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di emissione, con traduzione dalla lingua originale direttamente in italiano, anch’essa legalizzata dalla rappresentanza diplomatico-consolare competente. Cioè: atto + legalizzazione della sede consolare + traduzione in italiano + legalizzazione della sede consolare.
Per facilitare i connazionali a presentare correttamente la documentazione necessaria, abbiamo preparato un apposito vademecum.