Ultimo aggiornamento: 31/01/2022
A partire dal 16 dicembre 2021, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 dicembre, l’Argentina è stata inserita nella lista dei Paesi inclusi nell’elenco D dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
Per la normativa italiana, sono consentiti tutti gli spostamenti da/per i Paesi in tale elenco.
Fino al 15 marzo 2022 (fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti diversi in questo lasso di tempo) – in base all’Ordinanza 22 ottobre 2021, prorogata e in parte modificata dall’Ordinanza 14 dicembre 2021, e in base all’Ordinanza 27 gennaio 2022– all’ingresso/rientro in Italia, se nei quattordici (14) giorni precedenti si è soggiornato/transitato in un Paese dell’elenco D, è obbligatorio:
- Compilare un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form – dPLF) e presentarlo, sul proprio dispositivo mobile o in versione cartacea, al vettore al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli;
- Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione “verde” COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo vaccinale ovvero certificazione equipollente, emessa dalle autorità sanitarie competenti a seguito di vaccinazione validata dall’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali);
- Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle 72 ore precedenti all’ingresso in Italia se molecolare o nelle 24 ore precedenti all’ingresso nel territorio nazionale se antigenico.
In caso di mancata presentazione della certificazione indicata al punto 2 (certificato di vaccinazione) è comunque possibile entrare in Italia ma è fatto obbligo di:
- sottoporsi a test molecolare nelle 72 ore precedenti l’arrivo o test antigenico nelle 24 ore precedenti l’arrivo;
- sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) presso l’indirizzo indicato nel dPLF, raggiungibile solo con mezzo privato, per un periodo di 5 giorni;
- effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone, al termine dei 5 giorni di isolamento.
Dal 23 settembre 2021 il Ministero della Salute ha riconosciuto (con questa Circolare) l’equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell’ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2. Si tratta, in particolare, di:
- vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);
- Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.
A seguito di tale riconoscimento:
- i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;
- tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass;
- per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un’altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.