Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Figli minorenni di cittadini italiani per nascita che trasmettono automaticamente la cittadinanza (art. 3-bis L. 91/1992)

Il minore è cittadino italiano iure sanguinis solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

    1. il genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.
    2. un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.
    3. un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
    4. Il minore stesso non possiede un’altra cittadinanza.

Ove non fosse soddisfatta nessuna delle precedenti condizioni è possibile richiedere la cittadinanza per beneficio di legge le cui istruzioni si trovano al seguente link.

Per l’iscrizione di un figlio da parte di un genitore cittadino italiano per nascita che possa trasmettere automaticamente la cittadinanza italiana, si dovrà presentare la documentazione riportata di seguito tramite FAST IT e selezionando l’opzione “Atto di nascita (Art. 3-bis L. 91/1992)”:

  • Atto di nascita del minore verificabile online (digitale) e accompagnato dalla rispettiva traduzione all’italiano, v. la sezione “ATTI DIGITALI”;
  • Formulario anagrafico aggiornato;
  • Copia di un DNI (fronte e retro) in corso di validità di entrambi i genitori e del/i figlio/i per cui si intende effettuare la dichiarazione d’acquisto della cittadinanza;
  • Prova di residenza in questa circoscrizione consolare: statino paga, ricevuta assistenza sanitaria, contratto di lavoro o di affitto registrato in AFIP, certificato di frequenza scolastica, ricevuta pensione, iscrizione in AFIP. Non si accetteranno: Patente di guida, certificati di domicilio rilasciati da Polizia o dall’Ufficio del Registro dello Stato Civile, Tasse provinciali o municipali incluse quelle relative alle autovetture;
  • se necessaria (casi ai punti 2 e 3 di cui sopra), certificazione negativa di cittadinanza argentina del genitore o dei nonni e certificazione negativa di cittadinanza di altro paese nel quale siano stati residenti seguendo i requisiti della sezione “ATTI EMESSI DA ALTRI PAESI”;
  • se necessaria (casi ai punti 2 e 3 di cui sopra), certificazione negativa di cittadinanza di altro paese che preveda lo iure sanguinis del quale i genitori o nonni siano discendenti seguendo i requisiti della sezione “ATTI EMESSI DA ALTRI PAESI”;
  • se necessario (casi al punto 1 di cui sopra), certificato storico di residenza del genitore rilasciato dal Comune competente che dimostri i due anni di residenza in Italia da cittadino italiano.

ATTI DIGITALI

  • Atti emessi digitalmente dalle Provincie di: BUENOS AIRES, SANTA FE E CORRIENTES con firma autografa o digitale (sia l’atto come la firma digitale emessa dal locale Ufficio del Registro Civile) tradotti integralmente in italiano.
  • Atti emessi digitalmente dalla Provincia di CHACO con firma autografa o digitale (sia l’atto come la firma digitale emessa dal locale Ufficio del Registro Civile) MUNITI DI CODICE QR tradotti integralmente in italiano.
  • Atti emessi digitalmente dalla Provincia di CHACO con firma autografa o digitale (sia l’atto come la firma digitale emessa dal locale Ufficio del Registro Civile) NON MUNITI DI CODICE QR. Dovranno essere presentati muniti di Apostille digitale rilasciata dal “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” e traduzione integrale in italiano.
  • Atti emessi digitalmente dalle Provincie di: FORMOSA, MISIONES E ENTRE RIOS con firma autografa o digitale (sia l’atto come la firma digitale emessa dal locale Ufficio del Registro Civile) dovranno essere presentati muniti di Apostille digitale rilasciata dal “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” e traduzione integrale in italiano.
  • Atti rilasciati muniti da FIRMA AUTOGRAFA DI QUALSIASI PROVINCIA con firma autografa o digitale (sia l’atto come la firma digitale emessa dal locale Ufficio del Registro Civile) dovranno essere presentate munite di Apostille digitale rilasciata dal “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” e traduzione integrale in italiano.

Le traduzioni all’italiano devono sempre essere integrali, non si possono accettare modelli bilingue rilasciati dall’ufficio “registro civil” argentino.

ATTI EMESSI DA ALTRI PAESI

Da presentare attraverso il portale FAST IT:

  • Atti emessi da altri paesi formalmente perfezionati (muniti di Apostille digitale dell’Aia), con traduzione dalla lingua originale DIRETTAMENTE in italiano, anch’essa provvista di Apostille digitale dell’Aia. Cioè: atto + Apostille digitale + traduzione in italiano + Apostille digitale.

Da presentare previo appuntamento in Consolato o da inviare via posta ordinaria:

  • Atti emessi da paesi che non dispongono di Apostille digitale, Cioè: atto + Apostille + traduzione in italiano + Apostille.
  • Atti UE nel formato plurilingue originale.
  • Atti emessi in paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aia devono essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di emissione, con traduzione dalla lingua originale direttamente in italiano, anch’essa legalizzata dalla rappresentanza diplomatico-consolare competente. Cioè: atto + legalizzazione della sede consolare + traduzione in italiano + legalizzazione della sede consolare.

 

Per agevolare i connazionali nella presentazione della documentazione necessaria, abbiamo preparato un apposito vademecum.