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Protezione consolare

Nell’ambito della protezione e dell’assistenza consolare, numerosi interventi riguardano i cittadini che incorrano in problemi con la giustizia locale o che rimangano coinvolti in incidenti; il rimpatrio delle salme; la ricerca di connazionali che non danno più notizia di sé; l’assistenza a genitori italiani ai quali il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio, portandolo con sé all’estero.
Per gli incidenti occorsi all’estero, le Rappresentanze diplomatico-consolari si assicurano che i cittadini ricevano adeguati trattamenti medici in loco, che vengano debitamente informati i familiari e che venga fornita ogni possibile assistenza in caso di necessità di trasferimento in Italia.

Nel caso in cui un connazionale sia arrestato in un paese straniero, il Consolato Generale può:
– effettuare visite consolari al detenuto;
– indicare un eventuale legale;
– curare i collegamenti con i familiari in Italia;
– provvedere ad assicurare al detenuto, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica, alimenti, libri e giornali;
– intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti o ad accordi bilaterali ad hoc;
– intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia, su basi umanitarie.

Il Consolato Generale non può:
– intervenire in giudizio per conto del connazionale;
– pagare le spese legali del detenuto.

La sottrazione internazionale di minori
La problematica della sottrazione internazionale di minori ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza crescente, sia per l’aumento di separazioni, spesso conflittuali, fra persone di diversa o doppia cittadinanza, sia per la maggiore sensibilità con la quale il problema è avvertito nel nostro Paese.

Il solo strumento cogente a disposizione del genitore connazionale per il recupero del minore è la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 (Autorità Centrale per l’Italia è il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia). In caso di non applicabilità della Convenzione, il Ministero attua appieno le sue funzioni istituzionali modulando gli interventi in relazione alla specificità dei casi.

Ricerche di connazionali all’estero

Sulla base della Legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali, nessun ente pubblico può diffondere informazioni su persone a privati cittadini senza il consenso degli interessati.
Pertanto, una volta individuata la persona cercata, il Ministero degli Affari Esteri chiede il consenso dell’interessato/a ad informare chi ha inoltrato la richiesta di notizie.
In alcuni Paesi, come per esempio gli Stati Uniti d’America, la locale legge sulla riservatezza non permette di diffondere notizie su persone sul loro territorio. È pertanto necessario accertarsi caso per caso della legge applicabile.
Entro tali limiti normativi è possibile attivare una ricerca in uno dei modi seguenti:

– inviando un fax all’Ufficio IV della Direzione Generale Italiani all’estero ai numeri 06 36 91 86 09/06 36 91 86 28;
– inviando un fax al Consolato Generale competente territorialmente;
– telefonando al numero 06 36 91 29 30 dalle 9.30 alle 16.00 specificando i propri dati, quelli della persona che si sta cercando e il motivo per il quale la si vuole rintracciare.