Al fine di verificare quali associazioni siano pienamente attive e di valorizzare le loro concrete iniziative, è stato istituito un Registro delle Associazioni italiane all’estero.
In conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 2 avente come oggetto “Associazioni italiane all’estero”, pubblicata dal Ministero Degli Affari Esteri il 9 ottobre 2013, a tale registro possono essere iscritte quelle associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
• Avere tra i soci almeno 35 cittadini italiani qui residenti che risultino iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero);
• Svolgere concrete attività che corrispondono alle finalità principali previste dal proprio Statuto e agli interessi della collettività e degli associati di cui è espressione.
Conseguentemente, questo Consolato Generale deve essere adeguatamente informato dalle Associazioni delle attività̀ svolte ed avrà̀ cura di valutarne, caso per caso, la concretezza e la rilevanza sul territorio.
Si invitano, quindi, tutte le associazioni interessate a iscriversi nell’Albo di questo Consolato Generale a far pervenire tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicati dalla normativa in vigore al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.rosario@esteri.it
Le richieste di registrazione dovranno contenere le seguenti indicazioni:
• denominazione esatta dell’Associazione e suo indirizzo completo (compreso quello di posta elettronica, qualora disponibile, e i n. di telefoni utili);
• data di costituzione e data di eventuale registrazione presso le Autorità locali;
• finalità principale (deve essere desumibile dallo Statuto). Si precisa che sono ammesse tutte le finalità che non siano vietate ai singoli dalla legge penale (art. 18 della Costituzione della Repubblica italiana);
• capitale sociale;
• nominativi dei rappresentanti legali e dei detentori di cariche sociali;
• elenco nominativo dei soci;
• numero dei soci presenti all’ultima Assemblea;
• attività svolte nel corso dell’ultimo anno e data di svolgimento.
Le richieste dovranno essere corredate da tutta la documentazione utile a provare il possesso dei requisiti, inclusa una copia dello Statuto che verrà conservato agli atti di questo Consolato Generale.
Si ricorda, infine, che i rappresentanti delle Associazioni concorrono all’elezione a suffragio indiretto dei 43 membri del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) in rappresentanza delle comunità italiane all’estero, i quali si aggiungono ai 20 membri di nomina governativa.
A questo proposito, secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva del CGIE, Legge n. 368 del 6 novembre 1989, all’articolo 13, par. 1 “I membri del CGIE di nomina non governativa sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dell’articolo 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all’articolo 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo”.
Inoltre, come specificato dall’art 7, par. 1, del D.P.R. n. 329 del 14 settembre 1998, Regolamento recante norme sull’organizzazione del consiglio generale degli italiani all’estero, che integra il disposto dell’art. 13 della suddetta Legge 368/1989, “Le associazioni i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell’Assemblea, devono essere iscritte in apposito registro presso la Rappresentanza diplomatica o consolare, da cui risultino la data di costituzione, le finalità statutarie, il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti legali. Esse devono essere operanti nel Paese da almeno cinque anni”.