Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.
Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.
L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
L’assenso può essere manifestato per iscritto in una delle seguenti forme:
- personalmente presso questo Consolato Generale al momento della presentazione della domanda di rilascio del passaporto (si ricorda che chi dà l’assenso deve essere munito di D.N.I., in originale e fotocopia semplice), oppure anche in altro momento qualora uno dei due genitori non possa presentarsi il giorno dell’appuntamento. In questo caso è necessario concordare con l’Ufficio passaporti via e-mail il giorno e l’orario in cui presentarsi in Consolato.Attenzione: Nel caso in cui l’atto di assenso debba essere firmato presso questo Consolato Generale per essere presentato in Italia o in altre sedi consolari italiane in Argentina o all’estero, è necessario prenotare un turno tramite il sistema Prenot@Mi, selezionando il servizio corrispondente. L’atto di assenso in questo caso è soggetto al pagamento di una tariffa consolare (art. 19) in pesos argentini, correspondente a 20 euro. Si prega di consultare il valore dell’art. 19 nella tabella delle tariffe consolari, aggiornate per trimestre, in questo link: https://consrosario.esteri.it/it/chi-siamo/la-sede/modulistica/.
- personalmente presso qualsiasi Ufficio consolare italiano e alcuni Uffici consolari onorari italiani autorizzati all’estero, o presso le Questure italiane; questi Uffici realizzeranno l’autenticazione della firma del genitore che da l’assenso dietro pagamento della tariffa corrispondente (art. 19 – tariffe consolari).
- personalmente presso un notaio argentino, con successiva apposizione dell’Apostille dell’Aia e traduzione in italiano della dichiarazione di assenso;
i cittadini italiani e dell’Unione Europea possono manifestare l’assenso compilando e firmando l’apposito modulo (scarica modello atto di assenso) e inviarlo per posta allegando copia di un documento rilasciato da un Paese dell’Unione Europea ove appaia la firma del dichiarante.
Che fare in caso di rifiuto dell’assenso
Le ragioni che possono essere addotte per negare l’assenso sono quelle legate al mancato rispetto degli obblighi alimentari e di mantenimento dei minori.
In assenza dell’assenso dell’altro genitore, il Console Generale – nella sua veste di Giudice Tutelare dei minori residenti nella sua Circoscrizione Consolare – dopo aver effettuato una serie di accertamenti, potrà valutare se autorizzare, con apposito Decreto Consolare, il rilascio del Passaporto al/i figlio/i minore/i del richiedente . A tal fine, il genitore consenziente dovrà presentare una lettera sottoscritta (scarica modello lettera) nella quale spieghi i motivi per i quali l’altro genitore, del quale dovrà fornire indirizzo completo ed eventuali numeri telefonici, rifiuta di firmare l’atto di assenso.